Anche il Tar dice no

Respinto per carenza di legittimazione il ricorso presentato da alcuni abbonati del Catania per chiedere la sospensione della Serie B. Bocciato pure l'Avellino

L’ennesimo no al Catania stavolta arriva tramite i suoi tifosi. Il Tar del Lazio con ordinanza cautelare ha negato la sospensione del via libera alla Serie B a 19 squadre rispondendo ad alcuni abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 assunta il 13 agosto scorso dalla Figc in tema di predisposizione del campionato.
I giudici hanno considerato che “al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”, ritenendo che i ricorrenti “sembrano ‘prima facie’ sprovvisti di legittimazione ad impugnare i provvedimenti con cui è stato determinato l’organico del Campionato di Serie B, non costituendo l’acquisto dell’abbonamento per l’accesso alle partite idonea posizione legittimante per contestare i provvedimenti emessi nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti delle squadre aspiranti a partecipare ai campionati”. In più, per il Tar “non si ravvisa nei confronti dei ricorrenti un pregiudizio irreparabile per effetto dei provvedimenti impugnati”.
Il Tar del Lazio ha anche confermato l’esclusione dell’U.S. Avellino 1912 dal campionato cadetto in un’ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società irpina di sospensione dei provvedimenti che hanno disposto la non ammissione al campionato di B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar “al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”.
Secondo i giudici, “come già evidenziato con il provvedimento monocratico, l’impugnazione dei Comunicati Ufficiali Figc n. 27/2018 e 49/2018 in questa sede si palesa inammissibile, in applicazione del c.d. vincolo di pregiudiziale sportiva, in quanto tali atti, costituenti ‘lex specialis’ della procedura di ammissione ai campionati, nella parte in cui prescrivevano i requisiti di partecipazione ostativi all’ammissione della squadra, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati innanzi agli organi della giustizia sportiva”.
I giudici hanno inoltre ritenuto che “il procedimento di iscrizione al campionato sportivo è procedimento di ammissione in senso tecnico, per cui ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme e i termini che disciplinano il procedimento, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire il regolare avvio dei campionati, ragione per cui i termini fissati dalla Federazione per l’espletamento degli adempimenti prescritti per l’iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio devono ritenersi perentori”.

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