Di Piazza, stop a sorpresa

Oltre Bucolo, squalificata per un turno anche la punta per "atteggiamento offensivo e provocatorio nei confronti dei tifosi locali". Assegnato il 3-0 a tavolino alla Reggina, Rieti penalizzato di un punto

Bucolo ma non solo. Sono due i giocatori del Catania squalificati dopo la partita con il Catanzaro.
Oltre il centrocampista, espulso in chiusura di primo tempo per doppia ammonizione, è stato fermato per un turno anche Matteo Di Piazza perché, come si legge nel comunicato del giudice sportivo, “al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, assumeva atteggiamento offensivo e provocatorio nei confronti dei tifosi locali”.
Un problema in più per Lucarelli, che ha già gli uomini contati e domenica contro la Casertana dovrà fare a meno di altri due effettivi. Il Catania è stato inoltre multato di mille euro “perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze; i medesimi accendevano un bengala che nella combustione, danneggiava un seggiolino del settore da loro occupato”.
Il giudice sportivo ha anche assegnato lo 0-3 a tavolino alla Reggina per la gara non disputata a Rieti, sanzionando i padroni di casa con un punto di penalizzazione. Nella nota, il giudice osserva “che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato, che trascorsi 45 minuti dall’orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l’arbitro non dava inizio alla gara”.
“Appare comprovata – continua il giudice sportivo – la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara; che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell’art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento”.

scroll to top