Il Frosinone se la cava

Respinto il reclamo del Palermo: risultato omologato, per i ciociari due gare a porte chiuse nel prossimo campionato e ammenda di 25 mila euro

MILANO – Due turni a porte chiuse per lo stadio del Frosinone da scontare nella prossima stagione e ammenda di 25 mila euro, ma niente 0-3 come invece richiesto dal Palermo. E’ questa la sentenza del giudice sportivo di Serie B per il finale di partita concitato (palloni sul terreno di gioco e invasione di campo) nella sfida decisiva per la promozione in A.
La società rosanero aveva chiesto di “sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa”.
Il giudice, per arrivare alla sua decisione, ha anche letto la memoria difensiva presentata dal Frosinone, ed in particolare sul lancio dei palloni in campo scrive che “fermo restando la censurabilità della condotta dei raccattapalle, del tesserato e dei sostenitori del Frosinone, detta condotta non può essere sanzionata così come richiesto dalla società reclamante dal momento che manca la benché minima connessione causa ed effetto tra le condotte denunciate e l’asserito irregolare svolgimento della gara, trattandosi di fatti che, sia pure avvenuti in un contesto di un’azione di attacco del Palermo, non è possibile ricondurre ad una chiara possibilità di segnatura, tant’è che nell’un caso il direttore di gara ha ripreso il giuoco in una zona di campo distante dall’area di rigore del Frosinone e nell’altro caso addirittura non interrompeva il giuoco poiché il pallone giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con l’azione di gioco in corso, per come emerge dal supplemento richiesto all’arbitro”.
Inoltre, “con riferimento all’invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e alla mancata conclusione della gara, dall’esame della documentazione acquisita emerge che l’invasione dei tifosi è avvenuta a gara conclusa, per come attestato e refertato dallo stesso direttore di gara, il quale, nel proprio supplemento di rapporto, ha evidenziato che “al termine della gara dopo il triplice fischio io e i componenti della mia sistina venivamo costretti a raggiungere di corsa gli spogliatoi in quanto si riversavano all’interno del terreno di gioco centinaia di tifosi locali, i quali erano intenti a festeggiare”.
Inoltre, prima di rigettare il reclamo del Palermo, il giudice rileva anche che “alcuna rilevanza può ascriversi al precedente giurisprudenziale richiamato dalla Soc. Palermo, sia perchè afferente a differenti condotte dei raccattapalle (nel caso concreto il comportamento antisportivo dei raccattapalle era durato per quasi tutto il secondo tempo della partita ed era consistito oltre che nel lancio di palloni in campo, anche in continue perdite di tempo), sia perchè successivamente riformato con provvedimento del 18 dicembre 2015 (C.U. n.116/CSA) della Corte Sportiva d’Appello”; e considera, pertanto, che “i fatti accaduti nel corso della gara non configurano violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara”.
Sulle responsabilità del Frosinone, che hanno portato il Giudice a decidere nell’ammenda di 25.000 euro e due gare da giocarsi a porte chiuse, il Giudice sintetizza così quanto accaduto: “I sostenitori della società Frosinone hanno lanciato reiteratamente, nel corso della partita, numerosi oggetti sul terreno di giuoco, alcuni dei quali colpivano un Arbitro addizionale e nello specifico ad una gamba ed alla schiena, causandogli momentaneo dolore, al 43° del primo tempo; ad un braccio ed una gamba nel corso secondo tempo; successivamente per ben due volte, di cui la prima al 47° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, alcuni palloni, consegnati in precedenza dai raccattapalle della società Frosinone, nell’evidente tentativo di interrompere le azioni offensive della squadra avversaria costringendo l’Arbitro a sospendere la gara; infine, sempre i sostenitori della società Frosinone, al termine della gara, hanno invaso il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori a raggiungere velocemente il tunnel che adduce agli spogliatoi, durante tele circostanza sono stati rivolte espressioni gravemente insultanti ad un Arbitro addizionale, oltre al fatto che alcuni sostenitori sono riusciti a raggiungere gli spogliatoi, provocando ulteriori momenti di tensione, a causa del mancato presidio di tale zona da parte degli steward”. Di questo, per responsabilità oggettiva ne paga le conseguenze la società ciociara.
Infine, due turni al palermitano Dawidowicz “per avere, al 17° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose”, un turno ad Alesaami e Jajalo del Palermo e Dionisi del Frosinone. Ammenda di 10.000 euro per il calciatore del Frosinone Raffaele Maiello, autore della prima rete, “per avere, verso la fine della gara, dalla panchina, posto in essere una condotta sleale e antisportiva, lanciando sul terreno di giuoco un pallone con l’evidente scopo di interrompere lo svolgimento del giuoco, nonché per aver tenuto una condotta intimidatoria nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, sia nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiche’ privo della divisa di giuoco”.
Tra i dirigenti, inibito fino al 31 agosto il ds del Palermo Aladino Valoti “per avere, al 29° del secondo tempo, entrando indebitamente sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose; successivamente, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assumeva un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro rivolgendo allo stesso, reiteratamente, ulteriori epiteti ingiuriosi ed inoltre impediva ad un Assistente di raggiungere il proprio spogliatoio, spingendolo costringendolo ad indietreggiare, indirizzando al medesimo espressioni ingiuriose”.

scroll to top