Campobello di Licata: elezioni nulle, decade sindaco

Il Cga accoglie il ricorso del candidato sconfitto, si torna al voto

CAMPOBELLO DI LICATA (AGRIGENTO) – Nullità dei voti espressi da tutti gli elettori, annullamento delle amministrative del 14 giugno 2022 e della proclamazione dell’eletto sindaco e dei consiglieri comunali. E’ così che si è pronunciato il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con firma del presidente Ermanno De Francisco, che ha accolto il ricorso presentato da uno dei candidati a primo cittadino Michele Termini. Antonio Pitruzzella, dopo 14 mesi, non è più il sindaco di Campobello di Licata che adesso va verso il commissariamento e che, verosimilmente, fra ottobre e novembre tornerà alle urne. “Giustizia è fatta. Abbiamo vinto il ricorso si torna al voto”, ha detto Michele Termini. “Attendiamo i risvolti procedurali e la nomina del commissario con la serenità che ci contraddistingue e con l’entusiasmo e l’energia profusi finora per amministrare con amore la nostra comunità”, ha detto Pitruzzella.

Nel provvedimento il Cga rileva che “la Prefettura di Agrigento ha mandato in stampa, e quindi fatto distribuire ai seggi comunali, una scheda elettorale che si è discostata parzialmente – ma certamente in modo che non può considerarsi irrilevante – dalle ‘caratteristiche essenziali’ del modello di scheda di votazione fissato dal decreto assessoriale, autorizzando la stampa di schede nelle quali, nel lato sinistro, erano concentrati tutti e 5 i candidati sindaci con le corrispondenti liste collegate”. Il Tar Sicilia, lo scorso 5 ottobre, aveva rigettato il ricorso presentato, contro la Prefettura di Agrigento, dall’elettore Carmelo D’Angelo che è stato rappresentato dall’avvocato Lucia Di Salvo. Il Tribunale amministrativo regionale aveva ritenuto “l’errore di stampa come una irregolarità di carattere non sostanziale (ossia tale da non influire sulla sincerità e sulla libertà di voto) e comunque non in grado di inficiare le operazioni, ritenendo prevalente il principio generale della conservazione del voto”.

Una decisione che non è stata “condivisa – né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale – dal Consiglio di giustizia amministrativa”. “Sotto il profilo giuridico-formale non sussistono dubbi che nel caso di specie si sia in presenza di una delle ipotesi in cui la norma prevede – scrive il Cga – la nullità dei voti, essendo stato pacificamente accertato che le schede di voto non erano conformi al modello legale approvato”. I giudici amministrativi di secondo grado hanno evidenziato che le dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista che avrebbero rilevato errori nell’abbinamento delle preferenze per 91 voti: la preferenza è stata espressa a favore di candidati al consiglio comunale non appartenenti alla lista collegata al candidato sindaco. “Tali voti assumono rilievo significativo – spiega sempre il Cga – se si considera il limitato scarto di voti tra il candidato sindaco eletto e gli altri due candidati che seguono per numero di voti”. La Prefettura di Agrigento è stata condannata al pagamento, nei confronti dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi 8mila euro.

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