C’era la zona arancione, Ryanair dovrà rimborsare i passeggeri

Catania. Avevano comprato tre biglietti per Roma a fine estate, ma a novembre il Dpcm ha vietato gli spostamenti "non necessari"

Biglietto aereo comprato a fine estate, ma a novembre arriva la zona arancione e il conseguente divieto di spostamenti “non necessari” tra Comuni: così la famiglia catanese, che avrebbe dovuto viaggiare a metà novembre per Roma, chiede il rimborso che la compagnia aerea gli nega. Loro non si arrendono, fanno ricorso al giudice di pace di Catania e vincono, ottenendo la restituzione dell’intero prezzo dei tre biglietti pagati 287,87 euro oltre alle spese legali.
In piena epoca Covid e con le zone che, per decreto, cambiano velocemente colore è difficile programmare gli spostamenti. Ma quello che non ha convinto i passeggeri, assistiti dall’avvocato Gaetano Bianca, è stato il modo in cui la compagnia Ryanair ha negato il rimborso, ovvero “che il volo non era stato cancellato, di conseguenza non erano obbligati al risarcimento”.
Secondo il giudice di pace Maria Beatrice Raneri della I sezione civile di Catania, però, con il Dpcm in vigore dal 3 novembre 2020, di fatto è entrato il vigore il divieto di spostamenti non necessari, restando consentiti esclusivamente quelli motivati da “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero per motivi di salute”.
Quindi nel caso in cui i viaggiatore sia impossibilitato a partire “per espresso provvedimento dell’autorità o perché si trova in quarantena con sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ha diritto a ricevere il rimborso in denaro in virtù della disciplina civilistica sull’impossibilità sopravvenuta (articolo 1463 del Codice civile) e, relativamente al trasporto a, dell’articolo 945 del Codice della Navigazione, rubricato “Impedimenti del passeggero”.
Se il vettore offre un voucher è naturalmente possibile accettare tale soluzione. “Ma nel caso in cui il vettore neghi il rimborso – si legge ancora nella sentenza – è dunque legittimo reclamare ii proprio diritto in applicazione di tali riferimenti normativi facendo altresì riferimento al recente comunicato dell’Enac che “ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone (rosse e arancioni n.d.r.), che, per motivi indipendenti do/la loro volontà, non possono usufruire del volo”.

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