Emergenza Covid: Musumeci chiede poteri per utilizzare esercito e polizia

Il governatore invoca l'articolo 31 dello Statuto speciale: approvato decreto in giunta, ora serve via libera dall'Ars e dal Cdm

Invocando l’art. 31 dello Statuto speciale della Sicilia, mai applicato, il governatore Nello Musumeci punta a ottenere una norma di attuazione per esercitare il potere di avvalersi della Polizia di Stato, e dell’esercito di stanza nell’isola, in situazioni di emergenza.
La giunta, come pubblica oggi il Giornale di Sicilia, ha approvato un ddl costituzionale (un solo articolo), trasmesso all’Assemblea siciliana per l’approvazione. Spetta poi al Consiglio dei ministri, e non alle Camere, l’eventuale ok.
L’iter procedurale, a differenza di come si era appreso in un primo momento, è differente rispetto a quello di una ddl di rango costituzionale: sullo schema di attuazione dovrà esprimere un parere la commissione paritetica Stato-Regione, poi la decisione è di competenza del Cdm, quindi la firma finale del decreto dal parte del Capo dello Stato. Il governo Musumeci già in passato si è avvalso dello schema di attuazione di norme dello statuto in materia finanziaria poi approvate dal Cdm, iter che si completò nel giro di qualche mese.
Lo schema di norma, deliberato dalla giunta Musumeci, prevede “l’attuazione dell’art. 31 dello Statuto, con specifico riferimento agli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza statali o limitate al territorio regionale, che determinino refluenze sull’ordine pubblico, la sanità e la sicurezza nel territorio della Regione siciliana o in parte di esso”.
Al riguardo, il presidente della Regione, “in armonia con la legislazione statale e regionale di settore” può “adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’Unione europea e con efficacia estesa all’intero territorio regionale o parte di esso”.
Inoltre “le misure adottate dal presidente della Regione” troveranno “preventivo coordinamento con quelle eventualmente adottate dagli altri competenti organi dello Stato, in conformità ai principi di unità della Repubblica, solidarietà politica, sussidiarietà, leale collaborazione e proporzionalità tra misura ed evento da fronteggiare”.
La norma prevede, infine, “che per l’attuazione delle ordinanze o di altri suoi provvedimenti, comunque denominati, il presidente della Regione, di concerto con il ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto si possa sempre avvalere della Polizia di Stato e, ove occorra, delle Forze armate di stanza nella Regione, anche di concerto con il ministro della Difesa”.

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