Il Tfn boccia tutti

Dichiarati inammissibili i ricorsi di 5 club contro la Serie B a 19 squadre. Il Collegio nega l'esistenza di un diritto al ripescaggio e difende la "discrezionalità" di Fabbricini

La bocciatura è arrivata. Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B. La decisione della giustizia sportiva conferma di fatto il format a 19 squadre della serie cadetta.
Nelle motivazioni, il Tfn in primo luogo nega l’esistenza di un diritto al ripescaggio: “Il Tribunale – si legge – ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati”.
Poi arriva il sostegno alla decisione del commissario straordinario Fabbricini del 13 agosto, quando arrivò la modifica delle Noif che permise la B a 19 squadre. Si ritiene che “la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari goda di un’ampia discrezionalità nell’an – legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede”.
“Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere”.
“Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate”.

scroll to top