Il Tar riapre i giochi

Accolta la richiesta di sospensiva di Novara, Pro Vercelli e Ternana sul format della Serie B con obbligo per le autorità competenti al riesame dei provvedimenti impugnati. Udienza di merito fissata il 26 marzo

ROMA – Deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana (quest’ultima ha già disputato 5 partite in Serie C). Lo ha deciso il Tar del Lazio con tre distinte ordinanze cautelari accogliendo la “domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento”. Udienza di merito fissata il 26 marzo.
Le tre società hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro le delibere del Commissario Straordinario della Figc con le quali è stato previsto per il campionato di Serie B un numero di 19 squadre anziché di 22, modificando il preesistente format, con conseguente non integrazione dell’organico del campionato e quindi il no al ripescaggio.
Il Tar ha ritenuto che “i provvedimenti gravati evidenziano sotto vari profili rilevanti aspetti di distonia rispetto alla primaria finalità di interesse pubblico alla regolazione e al controllo dell’ordinato svolgimento dei campionati e alla disciplina federale in materia”. E la modifica dei campionati “è stata assunta nell’ambito di una gestione commissariale” e “la riduzione dell’organico del campionato è stata operata nel mese di agosto, a pochi giorni dall’inizio dello stesso”, senza acquisire “il deliberato delle altre Leghe, che senz’altro avrebbero dovuto essere coinvolte, in quanto la determinazione dell’organico del campionato di Serie B incide sugli interessi delle squadre del campionato inferiore interessate ad esservi ammesse”.
In relazione a tutte le argomentazioni svolte, il Tar ha ritenuto sussistere “il fumus boni juris sotto i dedotti profili dell’eccesso di potere e della violazione delle norme statutarie dell’ordinamento della Figc”, nonché che “la prosecuzione del campionato avviato sulla base delle modalità previste nei gravati provvedimenti, appare all’evidenza idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della ricorrente di entità difficilmente quantificabile, nelle more della decisione del merito del ricorso, anche tenuto conto della fase meramente iniziale in cui, allo stato, si trova il campionato”.
L’effetto è: accoglimento della “domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento”.

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